Notiziario giuridico
di
Alessandra Concas


LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
INTERVISTA ALL'AVV. LORENA MARIA BORGHERO

a cura della dott.ssa Alessandra Concas

Avv. Borghero oggi si sente tanto il termine "Separazione".
Ma cosa significa SEPARAZIONE?
Il termine SEPARAZIONE sta a significare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Questa comporta la richiesta davanti a un Organo dello Stato che in questo caso è il giudice di interrompere il legame che lega due persone civilisticamente, i Diritti e i Doveri dei coniugi civilisticamente: la coabitazione, sotto certi aspetti l'obbligo di mantenimento, e rendere i due soggetti liberi per un certo periodo di tempo sino a che non subentra il DIVORZIO (in Italia tre anni n.d.r.) in modo se vogliono da potere contrarre un nuovo matrimonio.

In che cosa consiste la PROCEDURA della Separazione?
La PROCEDURA della Separazione è simile sia se la Separazione è CONSENSUALE sia se la Separazione è GIUDIZIALE.
La differenza sussiste in seguito nel senso che per addivenire ad una Separazione le stesse persone potrebbero presentare domanda anche senza l'assistenza di un legale.
Questo solo se la Separazione è CONSENSUALE.

E quando la Separazione è CONSENSUALE?
La Separazione è CONSENSUALE se tra due persone c'è l'accordo di interrompere il vincolo matrimoniale e di fare cessare gli effetti civili del matrimonio.
Se ricorrono queste corcostanze i coniugi possono presentare un Ricorso nel Tribunale del Capoluogo competente nel quale risiedono con il quale si specifica che sono venuti a mancare i requisiti per continuare una vita matrimoniale insieme e si chiede di fare cessare gli effetti civili del matrimonio.

E la Separazione Giudiziale?
La Separazione è Giudiziale se non esiste accordo tra i coniugi.
La Separazione Giudiziale richiede la presenza dei legali e va avanti come una CAUSA ORDINARIA.
La Separazione Giudiziale può essere "assimilata" a un Contenzioso Ordinario?
A una Causa a un Contenzioso Ordinario esatto.
E i tempi?
La Separazione Giudiziale è senza dubbio più lunga della Separazione Consensuale che si può risolvere in termini di mesi mentre la Separazione Giudiziale si potrebbe risolvere in termini di anni.
E I costi?
La Separazione Consensuale prevede dei costi intorno a mille Euro milleduecentocinquanta Euro al massimo millecinquecento Euro queste sono le tariffe che ci sono qui.
La Separazione Giudiziale non si riesce a sapere quali saranno i costi perché dipenderà dal numero di Udienze e dalla attività svolta in corso di giudizio.
E questo non si può prevedere in nessun modo.

Avv. Borghero la ringrazio e alla prossima
Grazie e Arrivederci.

L'Affidamento

a cura della dott.ssa Alessandra Concas

La separazione ed il divorzio producono notevoli effetti riguardo ai figli che dovranno continuare a vivere con un solo genitore, limitandosi a frequentare l'altro in tempi e con modalità prestabiliti.
È preferito l'affidamento monogenitoriale, ma la legge sul divorzio prevede anche l'affidamento alternato oppure congiunto.
Quest'ultimo si verifica quando l'esercizio della potestà genitoriale viene svolta da padre e madre insieme.
Lottenimento dell'affidamento congiuntocomporta che i genitori si trovino in perfetta sintonia sul tipo di istruzione da impartire ai figli e limitino drasticamente le eventuali loro conflittualità.
Naturalmente tutte le decisioni comprese quelle di maggiore interesse sono prese da entrambi i genitori.
L'affidamento alternato prevede che il figlio continui a rimanere nella casa coniugale e, trascorso un certo periodo di tempo, siano i genitori a darsi il cambio.
L'affidamento alternato è scarsamente usato nella pratica.
Di solito si prevede esclusivamente la possibilità di affidamento mono genitoriale oppure congiunto.
Non è possibile disporre l'affidamento congiunto dei figli minori nei quali si accrescerebbe il danno psicologico, nel caso sussista tra i genitori un invalicabile muro di ostilità reciproca.
Una simile opportunità è possibile se i coniugi si accordano per la separazione consensuale oppure per il divorzio congiunto.
Naturalmente diventa fondamentale che entrambi i genitori abitino vicinitra loro.
Qualsiasi tipo di affidamento è, in ogni momento, modificabile a fronte di sopravvenuti cambiamenti nelle circostanze oppure a fronte di violazione degli obblighi fissati dalla legge a carico dei genitori.
Nel caso la coppia giunga autonomamente a decidere per l'affidamento ad un solo genitore, è necessario definire i compiti e i diritti del genitore non affidatario.
Si tengano presenti l'articolo 155 del codice civile e l'articolo 6 comma Due della legge sul divorzio.
L'unico criterio che dovrà essere tenuto presente nella determinazione del coniuge affidatario è la salvaguardia dell'interesse morale e materiale della prole.
La salvaguardia del suddetto interesse presuppone che i coniugi tengano adeguatamente in considerazione le esigenze dei figli, in particolare modo con riguardo all'aspetto sociale, scolastico, abitativo e sanitario.
E' opportuno che i genitori scelgano tra loro la persona che è maggiormente in grado di garantire al figlio la soddisfazione di queste esigenze.
Gli psicoterapeuti ritengono preminenti le necessità che spingono per l'affidamento alla madre, del figlio in tenera età mentre per il figlio in fase adolescenziale sembra consigliabile ai genitori di accertarsi dell'eventuale desiderio del figlio e di assecondarlo, se obiettivamente giustificato ed idoneo a garantirgli il miglior sviluppo educativo.
Il genitore affidatario ha il diritto esclusivo di esercizio della potestà nei confronti dei figli, mentre l'altro coniuge può, di comune accordo con l'affidatario, adottare solo le "decisioni di maggiore interesse".
Il genitore non affidatario è titolare del cosiddetto "diritto di visita", vale a dire il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli impartita dal genitore affidatario.
A proposito si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione del 9/3/2000 la quale sanciva che commette reato il genitore affidatario che non educa i figli a vedere l'ex coniuge, mettendosi in contrasto con quello che aveva stabilito il giudice in sede di separazione oppure divorzio.
Il mancato esercizio del diritto-dovere di visita da parte del genitore non affidatario, legittima la domanda di risarcimento dei danni da parte dell'altro coniuge che necessariamente, deve sacrificare ogni attimo di libertà, nonché destinare maggiori risorse economiche per il mantenimento dei figli.




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